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Vademecum sugli immobili fantasma ed ex rurali

( 3 Votes )
Nunzio Gagliano   
Giovedì 07 Luglio 2011 12:16

case_fantasma
QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE

Omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, entro il termine dei 30 giorni a decorrere dal mandato con cui sono divenute abitabili o servibili all’uso cui sono destinate; (nuove costruzioni o immobili fantasma)

Omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta, entro il termine di 30 giorni, a decorrere dal momento in cui sorge l’obbligo di dichiarazione; (ex fabbricati rurali)

Omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui la variazione è intervenuta (variazioni di unità immobiliari urbane).

SANZIONI

Importo minimo                       € 258,00
Importo massimo                     € 1.032,00
Per le mancate dichiarazioni fatte antecedentemente il 1° Maggio 2011.

Se la sanzione viene pagata entro il 60° giorno si ha la riduzione di 1/3.

Nuovi importi a seguito dell’applicazione della circolare 4/2011.
Per le violazioni fatte dopo il 1° luglio 2011 il minimo è stato aumentato € 1.032,00 e il massimo a € 8.264,00.

Se tale sanzione viene pagata entro 60 giorni si ha la riduzione di 1/3.

 

RAVVEDIMENTO ONEROSO

Il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine previsto il tributo non pagato o una sanzione stabilita. Le cifre da pagare sono diversificate in base all’epoca dell’inadempienza e dell’effettivo pagamento della sanzione.

-  Minimo di € 21,50 (1/2 della vecchia sanzione minima) saldata entro 90 giorni per un’adempienza datata ante 01/02/2011.

-  Inadempienza post 01/02/2011, pagata entro 90 giorni, € 25,80 (pari ad 1/10 della vecchia sanzione minima).

-  Per un’adempienza post 01/05/2011, pagata entro 90 giorni, € 103,20 (pari ad 1/10 della sanzione nuova).

-  Per un’adempienza ante 01/02/2011, pagata oltre i 90 giorni ma entro 1 anno, € 25,80 (pari a 1/10 della vecchia sanzione minima).

-  Per un’adempienza post 01/02/2011, pagata oltre 90 giorni ma entro l’anno, € 32,25 (pari a 1/8 della vecchia sanzione minima).

-  Per un’adempienza post 01/05/2011, pagata dopo 90 giorni ma entro l’anno € 129,00 (pari a 1/8 della nuova sanzione minima).

 

RICORDIAMOCI INOLTRE CHE:
Per i fabbricati ultimati o inadempienti da oltre 5 anni, non è dovuta alcuna variazione, poiché la stessa diventa decaduta per prescrizione dei termini con eventuale ricorso del cittadino.

ONERI AGGIUNTIVI PER ATTRIBUIRE LA RENDITA PRESUNTA
€ 130,00 a carico del proprietario (dovuto in ogni caso), a cu andranno sommati gli altri oneri tabellari previsti dal provvedimento del direttore, qualora l’intervento tecnico venisse eseguito dall’Agenzia.

L’ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA
Produce effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in Catasto con decorrenza dal 1° Gennaio 2007, salvo prova contraria a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza (art. 5 bis legge n.10 D.d. 26/02/2011).

COSA SUCCEDE SE NON SI PROCEDE ALL’ACCATASTAMENTO
L’agenzia del Territorio presenterà d’ufficio l’accatastamento stesso con tutti i relativi oneri e sanzioni a carico dei proprietari inadempienti.

 

Buon catasto a tutti!

A cura di Nunzio Gagliano (nunziogagliano84@virgilio.it)


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