Vademecum sugli immobili fantasma ed ex rurali |
| Nunzio Gagliano |
| Giovedì 07 Luglio 2011 12:16 |
![]() QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE Omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, entro il termine dei 30 giorni a decorrere dal mandato con cui sono divenute abitabili o servibili all’uso cui sono destinate; (nuove costruzioni o immobili fantasma) Omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta, entro il termine di 30 giorni, a decorrere dal momento in cui sorge l’obbligo di dichiarazione; (ex fabbricati rurali) Omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui la variazione è intervenuta (variazioni di unità immobiliari urbane). SANZIONI Importo minimo € 258,00 Se la sanzione viene pagata entro il 60° giorno si ha la riduzione di 1/3. Nuovi importi a seguito dell’applicazione della circolare 4/2011.
Se tale sanzione viene pagata entro 60 giorni si ha la riduzione di 1/3.
RAVVEDIMENTO ONEROSO Il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine previsto il tributo non pagato o una sanzione stabilita. Le cifre da pagare sono diversificate in base all’epoca dell’inadempienza e dell’effettivo pagamento della sanzione. - Minimo di € 21,50 (1/2 della vecchia sanzione minima) saldata entro 90 giorni per un’adempienza datata ante 01/02/2011. - Inadempienza post 01/02/2011, pagata entro 90 giorni, € 25,80 (pari ad 1/10 della vecchia sanzione minima). - Per un’adempienza post 01/05/2011, pagata entro 90 giorni, € 103,20 (pari ad 1/10 della sanzione nuova). - Per un’adempienza ante 01/02/2011, pagata oltre i 90 giorni ma entro 1 anno, € 25,80 (pari a 1/10 della vecchia sanzione minima). - Per un’adempienza post 01/02/2011, pagata oltre 90 giorni ma entro l’anno, € 32,25 (pari a 1/8 della vecchia sanzione minima). - Per un’adempienza post 01/05/2011, pagata dopo 90 giorni ma entro l’anno € 129,00 (pari a 1/8 della nuova sanzione minima).
RICORDIAMOCI INOLTRE CHE: ONERI AGGIUNTIVI PER ATTRIBUIRE LA RENDITA PRESUNTA L’ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA COSA SUCCEDE SE NON SI PROCEDE ALL’ACCATASTAMENTO
Buon catasto a tutti! A cura di Nunzio Gagliano (nunziogagliano84@virgilio.it) Vedi anche: |
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